Art. 1.
(Oggetto e finalità della legge).

      1. Le isole minori costituiscono un territorio omogeneo per caratteristiche culturali, sociali ed economiche, denotato, a causa della insularità, da svantaggi strutturali che ne ostacolano lo sviluppo economico e sociale.
      2. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle isole minori costituiscono obiettivo primario nazionale. Al raggiungimento di tale obiettivo, nel quadro dei princìpi definiti a livello europeo, concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.
      3. Gli enti locali, incluse le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile delle isole minori tesi a valorizzare le migliori risorse presenti e a dare forza alle vocazioni economico-sociali assolutamente specifiche che essi rappresentano.